Lo Studio, all’esito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., ha ottenuto un provvedimento favorevole in merito ad un giudizio promosso per presunta illegittima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 27 maggio, ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall’attrice, ritenendo infondato il ricorso promosso e condannando controparte alla rifusione delle spese legali in favore dell’Istituto di Credito resistente. La società ricorrente lamentava il mancato preavviso della segnalazione in CR, nonché la carenza dei requisiti necessari per effettuare la segnalazione, nello specifico la carenza del requisito della “sofferenza” del debito che non sarebbe stato adeguatamente valutato dalla Banca. Il Giudice, dopo aver precisato la funzione della Centrale dei Rischi – ossia consentire agli Istituti di credito di valutare la solvibilità dei clienti, controllare la gestione del rischio creditizio e tutelare la stabilità del sistema bancari – ha manifestato l’adesione all’orientamento giurisprudenziale che tende ad escludere il preavviso quale “presupposto
procedurale” per la legittimità della segnalazione, con la conseguenza che “l’omissione della previa comunicazione non determina, di per sé, l’illegittimità della segnalazione e la necessità della cancellazione a richiesta dell’interessato”.
Quanto al “presupposto sostanziale”, il Tribunale – richiamando le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia ove vengono individuati i crediti “in sofferenza” nei crediti per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili – ha precisato che la valutazione di solvibilità ai fini della segnalazione del credito “in sofferenza” dev’essere effettuata sulla complessiva situazione patrimoniale “deficitaria” ossia una grave difficoltà economica non identificabile all’insolvenza nell’ambito fallimentare di definitiva irrecuperabilità.
Anche la persistenza dell’inadempimento – ancorché dovuto ad una temporanea difficoltà finanziaria – giustifica la legittimità della segnalazione .
Alla luce delle deduzioni svolte, il Tribunale ha rigettato il ricorso promosso dall’attrice ritenendo sufficienti la comunicazione effettuata dalla Banca con lettera di messa in mora, nonché il mancato pagamento anche di una sola rata del mutuo quale elemento di insolvenza della società.
Tribunale di Perugia, 27 maggio 2019