11-giugno-2021-L’anticipo del recupero dell’imposta si applicherà solo alle procedure avviate dal 26 maggio del 2021
Benedetto Santacroce
In caso di non pagamento da parte del cliente della cessione di beni o della prestazione effettuata, il creditore potrà emettere la nota di variazione Iva dall’apertura delle procedure concorsuali o dall’inizio delle altre forme di gestione della crisi d’impresa. Viene finalmente anticipato il termine da cui il creditore non soddisfatto può recuperare l’Iva versata indebitamente allo Stato. La regola è stata introdotta con l’articolo 18 del Dl 73/21 (decreto Sostegni bis) e si applicherà solo alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto, il 26 maggio 2021: tutti i crediti pregressi restano vincolati alla precedente normativa.
La novità
Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura con Iva poi all’annotazione nel registro delle vendite viene meno (o se ne riduce la base imponibile), a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione, riportandola nel registro acquisti a partire – questa è la novità – dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare). Per fissare tempi certi per il recupero, la norma stabilisce che per le procedure concorsuali la rettifica possa avvenire dalla data:
della sentenza dichiarativa del fallimento;
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Vecchie regole
Le regole non cambiano quando il mancato pagamento del corrispettivo è collegato a una procedura esecutiva individuale. In questa ipotesi, per poter procedere con una variazione in diminuzione dell’Iva, il creditore dovrà attendere l’infruttuosità della procedura stessa, ossia il verbale di pignoramento da cui risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni/crediti da pignorare nel caso di pignoramento presso terzi, o il verbale di pignoramento dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare o l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità (nel caso di pignoramento di beni mobili). Infine, qualora si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta. Nel momento in cui viene emessa la nota di variazione il creditore rettifica in diminuzione l’Iva a debito e, in caso di procedure concorsuali il cessionario/committente non è obbligato a ridurre la detrazione precedentemente effettuata. In questo caso è lo Stato che si fa carico dell’imposta.
Debito soddisfatto
Se il debito, dopo l’emissione della nota di variazione, viene pagato in tutto o in parte, il creditore è obbligato a rettificare in aumento l’Iva a debito corrispondente.
Il debitore, se al momento dell’emissione della nota di variazione aveva incrementato l’Iva a debito, ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione effettuata.